Una società assicurata ha esercitato il recesso polizza pluriennale prima della scadenza. L'istituto assicurativo ha richiesto il pagamento dei premi residui tramite decreto ingiuntivo, sostenendo che lo sconto applicato vincolasse il cliente per almeno cinque anni. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello favorevole all'assicurata: la limitazione al diritto di recesso nei contratti pluriennali con riduzione di premio è valida solo se espressamente indicata nel testo della polizza. Non essendoci alcuna menzione chiara in contratto, il recesso anticipato è pienamente legittimo. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della compagnia assicurativa, condannandola a pagare le spese di giudizio.
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