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Art. 1897 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1897 Codice Civile

Aggravamento del rischio: l’errore in appello
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello che negava l'indennizzo per il furto di pannelli fotovoltaici. La Corte ha chiarito la differenza tra 'aggravamento del rischio' (art. 1898 c.c.), che si verifica dopo la stipula, e 'dichiarazioni inesatte' (art. 1892-1893 c.c.), relative al momento della conclusione del contratto. La corte territoriale aveva erroneamente applicato la nozione di aggravamento del rischio a circostanze preesistenti, omettendo di verificare se l'assicuratore fosse a conoscenza delle reali condizioni dell'impianto tramite la documentazione tecnica fornita prima della stipula.
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Assicurazione per conto altrui: la clausola che esclude
La Corte di Cassazione interviene su un caso di assicurazione per conto altrui, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce il diritto all'indennizzo esclusivamente al contraente (conduttore dell'immobile) a discapito dell'assicurato (proprietario). A seguito di un incendio, la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno al conduttore. La Corte ha chiarito che il diritto all'indennizzo spetta al titolare dell'interesse assicurato, ovvero il proprietario, rendendo la sua esclusione contrattualmente invalida. La sentenza affronta anche la legittimazione ad agire e l'interruzione della prescrizione.
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Assicurazione per conto altrui: la clausola è nulla
Un conduttore stipula una polizza per danni all'immobile locato. A seguito di un incendio, il proprietario agisce per l'indennizzo, ma l'assicurazione eccepisce una clausola che riserva l'azione legale al solo conduttore (contraente). La Cassazione interviene, dichiarando nulla tale clausola. La Corte stabilisce che nell'assicurazione per conto altrui, il diritto di agire per l'indennizzo spetta all'assicurato (titolare dell'interesse protetto) e non può essere escluso contrattualmente, poiché ciò snaturerebbe la funzione stessa del contratto assicurativo.
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