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Art. 1897 Codice Civile — Anno 2025

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Assicurazione per conto altrui: la clausola che esclude
La Corte di Cassazione interviene su un caso di assicurazione per conto altrui, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce il diritto all'indennizzo esclusivamente al contraente (conduttore dell'immobile) a discapito dell'assicurato (proprietario). A seguito di un incendio, la compagnia assicurativa aveva liquidato il danno al conduttore. La Corte ha chiarito che il diritto all'indennizzo spetta al titolare dell'interesse assicurato, ovvero il proprietario, rendendo la sua esclusione contrattualmente invalida. La sentenza affronta anche la legittimazione ad agire e l'interruzione della prescrizione.
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Assicurazione per conto altrui: la clausola è nulla
Un conduttore stipula una polizza per danni all'immobile locato. A seguito di un incendio, il proprietario agisce per l'indennizzo, ma l'assicurazione eccepisce una clausola che riserva l'azione legale al solo conduttore (contraente). La Cassazione interviene, dichiarando nulla tale clausola. La Corte stabilisce che nell'assicurazione per conto altrui, il diritto di agire per l'indennizzo spetta all'assicurato (titolare dell'interesse protetto) e non può essere escluso contrattualmente, poiché ciò snaturerebbe la funzione stessa del contratto assicurativo.
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