L'ente previdenziale ha richiesto l'ammissione di crediti per premi assicurativi e sanzioni nei confronti di una società fallita. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo insufficiente la documentazione contabile prodotta senza la dimostrazione analitica dei singoli lavoratori e delle retribuzioni effettive. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando il valore vincolante della denuncia originaria dei lavori mai formalmente revocata dall'impresa per le attività ancora in essere. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la denuncia aziendale vincola l'imprenditore per il principio di autoresponsabilità. Pertanto, la produzione delle comunicazioni periodiche dell'impresa costituisce prova sufficiente per l'insinuazione al passivo.
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