Una fondazione chiede e ottiene un errato inquadramento contributivo INAIL. Anni dopo, si accorge dell'errore e chiede una rettifica, pretendendo anche il rimborso dei premi versati in eccesso. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiaro: la rettifica di un errore commesso dal datore di lavoro non è retroattiva. Di conseguenza, la correzione dell'inquadramento contributivo INAIL vale solo per il futuro, dal momento della richiesta, e non dà diritto alla restituzione delle somme già pagate. La fondazione perde la causa e non ottiene alcun rimborso.
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