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Art. 1896 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Rischio assicurativo: la condotta illecita e il danno
Un professionista, condannato per responsabilità professionale, richiedeva l'indennizzo alla sua compagnia assicurativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che il 'rischio assicurativo' si identifica con la condotta illecita del professionista e non con il successivo momento in cui il danno diventa giudizialmente certo. Di conseguenza, una polizza stipulata dopo la condotta negligente, ma prima della sentenza definitiva, non può coprire tale evento, poiché manca l'elemento dell'incertezza del rischio. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente fatto coincidere il sinistro con la data della sentenza.
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