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Art. 1896 Codice Civile — Anno 2022

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Cessazione del rischio assicurato: il trasferimento non cancella i premi
Un assicurato ha interrotto il pagamento dei premi sostenendo la cessazione del rischio assicurato a causa del trasferimento geografico della propria attività di autolavaggio. La compagnia assicuratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per i premi non pagati, evidenziando che l'attività era semplicemente proseguita in un'altra sede e sotto diversa denominazione. I giudici di merito hanno dato ragione alla compagnia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'assicurato, confermando che il mero trasferimento della sede non costituisce cessazione del rischio assicurato e che l'assicurato non aveva inviato alcuna comunicazione formale di recesso. L'assicurato perde definitivamente la causa e deve pagare i premi arretrati e le spese processuali.
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