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Art. 1893 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 1893 Codice Civile

Responsabilità del direttore dei lavori: il dissenso non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori per i gravi difetti di ristrutturazione di un immobile che avevano causato allagamenti. Il professionista si era difeso sostenendo di aver espresso il proprio dissenso per iscritto rispetto alle opere errate eseguite dall'appaltatore. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la semplice segnalazione scritta non basta a escludere la responsabilità del direttore dei lavori. Egli avrebbe dovuto ordinare la rimozione delle opere difformi o, in caso di rifiuto, dimettersi dall'incarico. Inoltre, la Corte ha negato la copertura assicurativa poiché il professionista aveva nascosto alla propria compagnia l'esistenza di una precedente lettera di contestazione prima di firmare la polizza. Il ricorso del direttore dei lavori è stato quindi rigettato, confermando la sua condanna a risarcire i proprietari.
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Responsabilità amministratori senza impegno di spesa
La Corte di Cassazione conferma la responsabilità personale di sindaco e vicesindaco per aver approvato un incarico professionale senza un formale e capiente impegno di spesa. La Corte ha chiarito che la partecipazione alla delibera autorizzativa, senza garantire la copertura finanziaria, configura il 'consenso' che fa sorgere l'obbligazione direttamente in capo agli amministratori. Viene inoltre negata la copertura assicurativa in quanto il rischio si era già manifestato prima della stipula della polizza.
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