La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori per i gravi difetti di ristrutturazione di un immobile che avevano causato allagamenti. Il professionista si era difeso sostenendo di aver espresso il proprio dissenso per iscritto rispetto alle opere errate eseguite dall'appaltatore. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che la semplice segnalazione scritta non basta a escludere la responsabilità del direttore dei lavori. Egli avrebbe dovuto ordinare la rimozione delle opere difformi o, in caso di rifiuto, dimettersi dall'incarico. Inoltre, la Corte ha negato la copertura assicurativa poiché il professionista aveva nascosto alla propria compagnia l'esistenza di una precedente lettera di contestazione prima di firmare la polizza. Il ricorso del direttore dei lavori è stato quindi rigettato, confermando la sua condanna a risarcire i proprietari.
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