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Art. 1893 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Annullamento polizza assicurativa: colpevole ma tutelato
Un Amministratore non esecutivo, condannato in sede penale per bancarotta colposa, ha chiesto la condanna delle proprie compagnie assicurative a tenerlo indenne dal risarcimento dovuto ai risparmiatori. Le assicurazioni hanno eccepito l'annullamento della polizza assicurativa per reticenza, sostenendo che l'amministratore avesse taciuto la falsità dei bilanci, approvati mentre lui era assente dalle riunioni. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministratore su questo punto. I giudici hanno chiarito che l'annullamento della polizza assicurativa per dichiarazioni inesatte richiede la reale consapevolezza e volontà dell'assicurato di nascondere informazioni rilevanti. La semplice assenza colposa dalle riunioni societarie non basta a dimostrare l'intenzione di ingannare l'assicuratore. La causa torna in Corte d'Appello per un nuovo esame.
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