Un possessore ha richiesto il riconoscimento dell'usucapione speciale su un bene immobile. L'opponente ha contestato la richiesta proponendo una domanda riconvenzionale. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile la domanda dell'opponente per mancata mediazione e ha rigettato la richiesta del possessore, ritenendo che quest'ultimo avesse rinunciato alle prove non avendole ripetute espressamente nella precisazione delle conclusioni. Il possessore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il richiamo generico alle difese precedenti includesse anche le richieste di prova. La Suprema Corte, ritenendo la questione di particolare rilevanza, ha emesso un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa alla pubblica udienza per una trattazione approfondita.
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