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Art. 189 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Penale

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Rendiconto giudiziario senza prove: annullamento
Un imprenditore, i cui beni erano stati sottoposti ad amministrazione giudiziaria, ha impugnato l'approvazione del conto finale di gestione a causa della totale assenza di documenti giustificativi delle spese sostenute dall'amministratore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento. La Corte ha sancito che un rendiconto giudiziario non può essere approvato basandosi sulla mera 'verosimiglianza' delle spese. I giudici hanno il preciso dovere di compiere un'istruttoria per verificare la completezza e correttezza della documentazione, e una motivazione che non si fonda su prove concrete è da considerarsi 'apparente' e quindi invalida.
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