La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **occupazione senza titolo** di due stanze. Un accordo preliminare del 1954/1956 prevedeva il trasferimento di queste stanze. Tuttavia, il promittente venditore si sposò, e le stanze caddero in comunione legale. Una precedente sentenza della Cassazione (2003) aveva già dichiarato impossibile l'esecuzione del trasferimento. La vedova del promittente venditore ha quindi agito per il rilascio. La Corte ha ribadito che il promissario acquirente era solo un "detentore qualificato", non un "possessore" utile all'usucapione, poiché non vi fu mai un atto di "interversio possessionis". L'occupante è stato condannato a rilasciare le stanze e a pagare un'indennità.
Continua »