La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una compagnia assicurativa, stabilendo che i contratti di riassicurazione collegati a polizze unit linked avevano una natura prevalentemente finanziaria e non assicurativa. Di conseguenza, le somme corrisposte ai riassicuratori sono state qualificate come interessi passivi, indeducibili ai fini IRAP e soggetti a ritenuta alla fonte. La Corte ha ritenuto marginale la componente di rischio demografico rispetto a quella di investimento, giustificando così la riqualificazione operata dall'Agenzia delle Entrate.
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