Un assicurato ha stipulato una polizza contro gli infortuni, anche mortali, decidendo poi di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni. L'assicurazione si è opposta, ritenendo che tale diritto si applichi solo alle polizze sulla vita e non a quelle contro gli infortuni. Il Tribunale aveva dato ragione all'assicurato, qualificando la polizza come ramo vita per via della copertura del rischio morte. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della compagnia assicurativa. I giudici hanno stabilito che non si può classificare automaticamente una polizza infortuni come polizza vita solo perché copre il caso morte. Il giudice deve valutare concretamente se la struttura del contratto giustifichi l'applicazione del recesso, rimandando la decisione al Tribunale per un nuovo esame.
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