La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione della continuazione tra reati definiti con sentenze di patteggiamento. La decisione si fonda sulla mancata osservanza della procedura specifica, che richiede il parere formale del Pubblico Ministero sulla pena ricalcolata. Secondo la Corte, il mancato rispetto di questo schema procedurale rende l'istanza originaria, e di conseguenza il successivo ricorso, inammissibile, con condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
Continua »