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Art. 188 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

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Altri anni per Art. 188 Codice di Procedura Penale

Continuazione reati: la procedura per il patteggiamento
Un condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione tra due reati definiti con sentenze di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva accolto la richiesta, rilevando un vizio di procedura. La Corte ha chiarito che, in questi casi, è indispensabile seguire la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede un accordo preliminare con il Pubblico Ministero. La mancata osservanza di tale iter rende la domanda inammissibile.
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Reato continuato: limiti del giudice dell’esecuzione
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del Tribunale di Roma che, nel ricalcolare la pena per reato continuato, aveva violato un precedente giudicato, omesso la motivazione e peggiorato la sanzione finale. La sentenza riafferma i principi di intangibilità del giudicato e il divieto di reformatio in peius, sottolineando l'obbligo di motivazione per il giudice dell'esecuzione.
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