Un condannato ha richiesto l'applicazione della continuazione tra due reati definiti con sentenze di patteggiamento. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva accolto la richiesta, rilevando un vizio di procedura. La Corte ha chiarito che, in questi casi, è indispensabile seguire la procedura prevista dall'art. 188 disp. att. c.p.p., che richiede un accordo preliminare con il Pubblico Ministero. La mancata osservanza di tale iter rende la domanda inammissibile.
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