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Art. 188 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 188 Codice Penale

Spese processuali nel patteggiamento: esenzione e costi carcere
Due imputati concordano una pena inferiore a due anni di reclusione tramite patteggiamento per reati legati agli stupefacenti. Il giudice di merito approva l'accordo ma impone loro il pagamento sia delle spese di giustizia sia delle spese di custodia cautelare in carcere. I difensori ricorrono in Cassazione contestando l'addebito economico. La Suprema Corte accoglie parzialmente il ricorso: cancella l'obbligo di pagare le spese processuali nel patteggiamento sotto i due anni di reclusione, ma conferma a carico dei condannati il rimborso delle spese per il mantenimento in carcere.
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Spese di custodia dei beni sequestrati: condannati pagano tutto
Alcuni soggetti condannati si opponevano al recupero da parte dello Stato delle spese di custodia e amministrazione della loro societa, sequestrata e poi confiscata. I ricorrenti sostenevano che tali somme non fossero dovute o che fossero coperte dalla sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le spese di custodia dei beni sequestrati maturate prima della confisca definitiva gravano interamente sui condannati. Inoltre, la Corte ha chiarito che la sospensione della pena non si estende a queste spese, poiche l'obbligo di rimborso ha natura civile e ripristinatoria, non di sanzione penale. Di conseguenza, i condannati devono pagare tutte le spese.
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