Un'automobilista, dopo un incidente con un motorino, si allontana senza fornire i dati. Viene riconosciuta responsabile del reato di fuga, ma il giudice la dichiara non punibile per la particolare tenuità del fatto. Nonostante ciò, le sospende la patente. La Corte di Cassazione interviene e annulla la sospensione, stabilendo un principio fondamentale: quando un reato viene archiviato per la sua lieve entità, il giudice penale non ha più il potere di applicare sanzioni amministrative come la sospensione della patente. Tale competenza torna esclusivamente all'autorità amministrativa, ovvero al Prefetto. L'automobilista vince quindi il ricorso su questo specifico punto.
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