Un consorzio costruttore ricorreva in Cassazione dopo che la Corte d'Appello aveva negato il risarcimento per l'anomalo andamento di un appalto ospedaliero. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'appaltatore, avendo egli stesso disatteso il cronoprogramma, non può imputare alla stazione appaltante i danni da ritardi e diseconomie. La decisione sottolinea come l'onere della prova del nesso causale gravi sull'impresa, che non può chiederlo se ha contribuito in modo determinante al disordine esecutivo.
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