La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di due soci di una s.a.s., uno accomandatario e una accomandante, ritenuti responsabili per un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo all'uso di fatture per operazioni inesistenti. I soci avevano impugnato la decisione, sostenendo la loro estraneità alla gestione e di essere stati a loro volta vittime di una frode. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi procedurali, ribadendo tuttavia principi chiave sulla "culpa in vigilando". Ha chiarito che spetta al contribuente dimostrare l'assenza totale di colpa e che la mancata supervisione sulla gestione societaria configura una responsabilità, anche in ambito fiscale.
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