Un Lavoratore fu condannato a restituire un finanziamento alla Banca. Egli contestò la validità delle firme su alcuni documenti bancari, proponendo una querela di falso. La Corte d'Appello confermò la condanna, ritenendo provato il finanziamento e l'utilizzo del denaro da parte del Lavoratore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Lavoratore. Ha ribadito che la querela di falso su documenti bancari è ammissibile anche per scritture private non disconosciute, ma ha ritenuto che nel caso specifico la prova del finanziamento fosse già acquisita. Il Lavoratore deve ora sostenere le spese legali.
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