Una società in liquidazione ha citato in giudizio una compagnia assicurativa e un istituto bancario, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado. La società succeduta alla compagnia assicurativa ha proposto appello, ma questo è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della sua qualità di successore. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo il principio della legittimazione processuale per il successore che si limita ad allegare il proprio titolo nell'atto processuale, specialmente quando la successione deriva da atti soggetti a pubblicità legale. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione nel merito.
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