La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità della richiesta di misure alternative per un condannato a cui era stata precedentemente revocata la detenzione domiciliare. La sentenza chiarisce che la semplice revoca della misura alternativa, e non necessariamente una condanna per il reato di evasione, è sufficiente a far scattare il divieto triennale di accesso a nuovi benefici penitenziari, come previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento Penitenziario. La Corte ha ritenuto irrilevante la mancata acquisizione di relazioni sul comportamento, poiché la preclusione legale impediva un esame nel merito.
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