La Vicina di Casa ha avviato un'esecuzione forzata per costringere La Proprietaria Obbligata ad arretrare un edificio costruito sul confine. La Proprietaria Obbligata e suo marito, Il Terzo Proprietario (titolare del fondo dotale non coinvolto nel primo processo), hanno proposto opposizione all'esecuzione. Sostenevano che la sentenza originaria fosse inefficace perché emessa senza la partecipazione del marito, ritenuto comproprietario necessario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il comproprietario escluso non può usare l'opposizione all'esecuzione. Lo strumento corretto ed esclusivo a sua disposizione è l'opposizione di terzo ordinaria. Di conseguenza, la sentenza di condanna resta valida ed eseguibile nei confronti della moglie.
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