La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato decenni prima. La Corte ha stabilito che il giudice non può procedere alla rivalutazione del prezzo preliminare pattuito basandosi su un criterio di equità. Il saldo del prezzo, essendo un debito di valuta, deve essere corrisposto nella misura originariamente concordata, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto clausole di adeguamento. L'ordinanza accoglie il ricorso dell'acquirente su questo punto, cassando la sentenza d'appello e chiarendo i limiti del potere giudiziale in materia contrattuale.
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