Una comproprietaria in regime di comunione legale dei beni propone opposizione di terzo contro una sentenza che ordinava l'arretramento di un fabbricato. L'ordine si basava su un accordo del 1982, volto a istituire una servitù di distanza, firmato dal marito e dai fratelli di lui, ma senza il consenso della donna. Il Tribunale dichiara l'azione inammissibile per decorrenza del termine annuale di impugnazione. La Corte d'appello ribalta la decisione, dichiarando nullo l'accordo. La Cassazione conferma la decisione d'appello: il termine di un anno per contestare l'atto compiuto senza il consenso del coniuge decorre solo dalla conoscenza effettiva o dalla trascrizione dell'atto stesso, non da atti successivi come un pignoramento non notificato. L'accordo è quindi inefficace.
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