La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15061/2024, ha stabilito la legittimità di una clausola contrattuale che condiziona l'efficacia del recesso dal conto corrente al pagamento del debito esistente. La Corte ha chiarito che tale pattuizione non viola le norme imperative, in particolare l'art. 120-bis del Testo Unico Bancario, poiché non impone una penale per il recesso, ma si limita a differirne gli effetti fino all'adempimento di un'obbligazione preesistente, rientrando nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti.
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