Un cliente negava di aver ricevuto un prestito e citava in giudizio la banca per riavere la garanzia. La banca, al contrario, chiedeva il pagamento del saldo residuo. I giudici di primo e secondo grado hanno dato ragione alla banca, attribuendo valore confessorio a una comunicazione scritta del cliente. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile e ribadendo che la valutazione delle prove, incluso il valore confessorio di un documento, spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità.
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