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Art. 1814 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1814 Codice Civile

Contratto di mutuo tra fratelli: la consegna è anche virtuale
Una donna ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro il fratello per il pagamento di 75.000 euro derivanti dalla vendita di un immobile comune. Il fratello ha opposto in compensazione un controcredito di 110.000 euro, sostenendo di averle concesso, insieme alla madre poi defunta, un prestito prelevato da un conto cointestato. La donna sosteneva che il beneficiario del prestito fosse la propria società e che mancasse la consegna diretta del denaro, escludendo la validità del contratto di mutuo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna, stabilendo che la messa a disposizione giuridica della somma tramite prelievo autorizzato costituisce una valida consegna. Di conseguenza, opera la compensazione tra i debiti reciproci e la donna deve restituire la differenza al fratello.
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Mutuo solutorio: valido anche se serve solo a pagare vecchi debiti
Un amministratore societario ha contestato la validità di un finanziamento concesso da una banca per ripianare i debiti pregressi delle sue società. Secondo il ricorrente, l'operazione configurava un mutuo solutorio nullo per mancanza di causa e frode alla legge, poiché il denaro non era mai entrato nella reale disponibilità della mutuataria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il mutuo solutorio è pienamente valido. L'accredito in conto corrente integra la consegna giuridica del denaro, e l'estinzione del debito pregresso elimina una posta negativa dal patrimonio del debitore. L'erede del garante è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Improcedibilità della domanda in caso di fallimento
Una finanziatrice aveva concesso un prestito a una società in concordato preventivo. Dopo la dichiarazione di fallimento della società, la finanziatrice ha proseguito l'azione legale in sede ordinaria per la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, stabilendo che qualsiasi pretesa creditoria nei confronti di un'impresa fallita deve essere accertata esclusivamente nell'ambito della procedura fallimentare, dinanzi al giudice delegato, e non tramite un giudizio ordinario.
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