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Art. 1808 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1808 Codice Civile

Comodato d’uso gratuito: niente rimborsi per la ristrutturazione
Un uomo cita in giudizio la suocera chiedendo la restituzione di oltre 117.000 euro spesi per ristrutturare un appartamento di proprietà di quest'ultima. La proprietaria si difende sostenendo di aver concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito alla figlia e al genero per consentire loro di abitarvi. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingono la domanda del genero. La Corte di Cassazione conferma la decisione: chi utilizza un immobile in comodato d'uso gratuito non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione o per l'adeguamento dell'immobile alle proprie esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 1808 del codice civile. Non è applicabile nemmeno l'azione di arricchimento senza causa. Il ricorso del genero viene rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
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