La curatela di un'azienda fallita ha chiesto il rilascio di un immobile. Uno degli occupanti è deceduto prima della prima udienza, ma dopo il termine per costituirsi in giudizio. I giudici precedenti hanno ritenuto che il processo non dovesse interrompersi, dichiarando la parte contumace e le sue eredi decadute dal diritto di eccepire l'usucapione. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che la morte della parte prima della prima udienza provoca l'automatica **interruzione del processo per morte della parte**. Questo permette agli eredi di far valere le proprie difese, inclusa l'usucapione.
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