La Proprietaria del Veicolo ha impugnato la sanzione per mancata comunicazione dati conducente (art. 126-bis Codice della Strada), contestando che la multa originaria per eccesso di velocità era stata opposta. Il Tribunale ha confermato la sanzione, ritenendo l'obbligo autonomo. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interno nella propria giurisprudenza, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Esistono infatti due orientamenti: uno ritiene l'obbligo di comunicazione immediato e indipendente dall'esito dell'opposizione sulla multa principale; l'altro subordina la sanzione alla definizione del giudizio sulla violazione presupposta. Per risolvere il contrasto, la Corte ha rinviato la causa a una pubblica udienza.
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