Un marito ha chiesto l'esclusione dalla comunione legale di un immobile acquistato durante il matrimonio, sostenendo di averlo pagato con denaro personale. La moglie aveva partecipato all'atto confermando la natura personale del bene. Tuttavia, l'uomo non ha fornito prove tempestive sulla provenienza del denaro durante il primo grado di giudizio, tentando di depositare i documenti solo in appello e nel successivo giudizio di rinvio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito. I giudici hanno stabilito che la dichiarazione del coniuge non acquirente non basta da sola a escludere il bene dalla comunione se mancano le prove oggettive dell'acquisto con fondi personali. Inoltre, nel giudizio di rinvio non è consentito presentare nuove prove tardive. Il marito perde la causa e deve pagare le spese legali.
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