Un coltivatore diretto, sposato in regime di comunione dei beni, acquista un terreno agricolo per la sua attività. L'Agenzia delle Entrate revoca parte delle agevolazioni fiscali sostenendo che il 50% del terreno appartiene alla moglie, non coltivatrice diretta. La Corte di Cassazione dà ragione al contribuente. Stabilisce che i beni acquistati per l'esercizio dell'impresa di un singolo coniuge rientrano nella 'comunione de residuo'. Ciò significa che il bene è di proprietà esclusiva del coniuge imprenditore fino all'eventuale scioglimento del matrimonio. Di conseguenza, le agevolazioni fiscali per il coltivatore diretto spettano per intero, poiché la qualifica del coniuge non imprenditore è irrilevante al momento dell'acquisto.
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