La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva l'affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la misura alternativa, motivando la decisione con la gravità e la pluralità dei reati commessi di recente, l'assenza di condotte riparatorie e di un serio percorso di revisione critica. Inoltre, l'attività lavorativa proposta dal condannato era ritenuta non idonea, poiché svolta per un'Azienda già coinvolta in indagini. La Cassazione ha ribadito che non si può sindacare il potere discrezionale dei giudici di sorveglianza in sede di legittimità, confermando il diniego dell'affidamento in prova.
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