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Art. 177 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 177 Codice Penale

Liberazione condizionale: il limite dei 5 anni vale per tutti
Il Collaboratore, un collaboratore di giustizia condannato a trent'anni di reclusione, ha impugnato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli negava l'estinzione della pena. Il Tribunale riteneva che il limite massimo di cinque anni di libertà vigilata per ottenere la liberazione condizionale si applicasse solo ai condannati all'ergastolo e non a chi sconta pene temporanee. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il limite dei cinque anni si applica anche alle pene temporanee massime per i collaboratori di giustizia. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il Tribunale di Sorveglianza è pienamente competente a decidere sugli errori di calcolo della pena residua durante la liberazione condizionale. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Revoca liberazione condizionale: accusa non basta, serve condanna
La Corte di Cassazione ha annullato la revoca della liberazione condizionale disposta da un Tribunale di Sorveglianza nei confronti di un uomo. Quest'ultimo era stato arrestato sulla base di una semplice ordinanza di custodia cautelare per un nuovo reato, ma non era ancora stato condannato con sentenza definitiva. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: la revoca della liberazione condizionale per la commissione di un nuovo delitto richiede un accertamento giudiziale definitivo. Una misura provvisoria basata su indizi, come la custodia cautelare, non è sufficiente per cancellare il beneficio, poiché violerebbe la presunzione di innocenza. Di conseguenza, il provvedimento di revoca è stato annullato.
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