La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso relativo alla revoca parziale di una confisca per equivalente applicata su polizze assicurative. La ricorrente, beneficiaria dei titoli, sosteneva che il 50% dei beni dovesse essere escluso dall'ablazione in virtù del regime di comunione legale tra il condannato e la coniuge defunta. Tuttavia, i giudici hanno confermato che l'acquisto delle polizze era riconducibile esclusivamente ai proventi illeciti del condannato, rendendo l'intestazione alla moglie meramente fittizia. La sproporzione tra il modesto reddito pensionistico della donna e l'entità degli investimenti ha neutralizzato la presunzione di contitolarità derivante dal diritto di famiglia.
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