La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. I motivi, incentrati su una presunta falsità della notifica e sul mancato riconoscimento di attenuanti, sono stati ritenuti manifestamente infondati e riproduttivi di censure già correttamente respinte nel grado precedente. La sentenza ribadisce che il giudice può liberamente valutare le attestazioni della relazione di notifica.
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