La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 109/2023, ha stabilito che la provvigione del mediatore matura alla conclusione del contratto preliminare, in quanto questo costituisce un vincolo giuridico che abilita le parti ad agire per l'esecuzione. La presenza di una condizione, anche se successivamente rinunciata da una parte, non esclude il diritto al compenso, confermando un principio consolidato.
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