La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto di procacciamento d'affari, finalizzato a promuovere una serie indefinita di contratti futuri, non è assimilabile alla mediazione. Di conseguenza, il procacciatore non è tenuto all'iscrizione nel registro dei mediatori per avere diritto alla provvigione. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva negato il compenso a un procacciatore per la mancata iscrizione, sottolineando che la natura dell'incarico, volto a una pluralità di affari e non a un singolo atto, è decisiva per qualificare correttamente il rapporto.
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