Un promotore finanziario ha comunicato il recesso dal contratto di agenzia sostenendo la presenza di una giusta causa legata al mancato rispetto di patti accessori da parte della banca preponente. La banca ha contestato l'assenza di un grave inadempimento e ha chiesto la condanna dell'agente al pagamento della penale contrattuale per la risoluzione anticipata e dell'indennità di preavviso. La Corte Suprema di Cassazione ha confermato che i presunti inadempimenti relativi ad accordi accessori non alteravano la funzione del contratto principale e non giustificavano l'interruzione immediata del rapporto. Per questo motivo, il recesso dal contratto di agenzia è stato dichiarato illegittimo, confermando l'obbligo per l'agente di versare oltre 78.000 euro alla banca a titolo di penale e indennità risarcitoria.
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