Un indagato alloglotta e latitante subisce una misura di custodia cautelare in carcere. Il difensore presenta una prima richiesta di riesame cautelare, che i giudici rigettano nel merito. Successivamente, l'autorità giudiziaria notifica al legale l'ordinanza tradotta nella lingua madre dell'assistito insieme al decreto di latitanza. Il difensore deposita quindi una seconda richiesta di riesame cautelare, ritenendo riaperti i termini per la difesa tecnica. Il Tribunale dichiara inammissibile la richiesta e la Corte di Cassazione conferma la decisione. Il principio della pluralità delle impugnazioni tutela esclusivamente il diritto personale dell'indagato di proporre ricorso dopo il proprio legale, ma impedisce allo stesso difensore di reiterare l'impugnazione già esaminata e decisa.
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