L'imputata richiede la restituzione del proprio telefono cellulare, trattenuto sotto sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale. I giudici di merito respingono l'istanza, sostenendo che l'interessata debba attendere la definitività del verdetto per rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Contro tale decisione, il difensore propone ricorso per cassazione avvalendosi della posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma. I giudici di legittimità stabiliscono che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito a partire dal 1° aprile 2026 per le impugnature cautelari reali. La difesa doveva utilizzare unicamente il portale ministeriale telematico, in assenza di un guasto tecnico formalmente certificato. L'imputata perde l'impugnazione e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione economica.
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