Un agente commerciale ha citato in giudizio l'azienda preponente chiedendo il risarcimento dei danni. L'agente lamentava presunte violazioni in materia di contratto di agenzia e buona fede, sostenendo che le nuove e più rigide politiche aziendali avessero ridotto il suo fatturato e danneggiato la sua immagine professionale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, evidenziando come le scelte strategiche rientrassero nella legittima iniziativa economica dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente. I giudici di legittimità hanno chiarito che il lavoratore autonomo non può chiedere alla Cassazione un riesame dei fatti o delle prove, specie in presenza di decisioni concordi nei primi due gradi di giudizio. L'agente è stato quindi condannato al pagamento delle spese legali.
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