Una società acquirente riceve un decreto ingiuntivo per fatture non pagate relative a una fornitura commerciale. L'acquirente si oppone eccependo la presenza di difetti nella merce e sostenendo di aver tempestivamente contestato le anomalie all'agente di commercio. I giudici di merito respingono l'opposizione ritenendo l'agente privo del potere di ricevere contestazioni. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'acquirente e stabilisce un principio fondamentale: l'agente commerciale possiede per legge il potere di rappresentanza passiva per ricevere i reclami. Di conseguenza, la denuncia dei vizi della merce effettuata all'agente impedisce la decadenza dalla garanzia contrattuale.
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