Una società ha contestato la richiesta di contributi di un ente previdenziale, sostenendo che i suoi collaboratori non fossero agenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, stabilendo l'esistenza di un rapporto di agenzia basato sulla stabilità e continuità della prestazione. Il fattore determinante per la qualificazione del rapporto di agenzia è stata la natura non occasionale dell'attività promozionale, obbligando la società al versamento dei contributi.
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