Un fornitore di attrezzature odontoiatriche è stato condannato a risarcire un rivenditore per aver consegnato materiale difettoso. La condanna si basava sulla presenza di un suo agente commerciale al momento dell'apertura del pacco, interpretata come un'ammissione dei vizi. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, chiarendo la questione della responsabilità del preponente per l'agente. Ha stabilito che, in una vendita a catena, la semplice presenza fisica dell'agente non è sufficiente per attribuire all'azienda la conoscenza o l'ammissione dei difetti. La sentenza è stata annullata e il caso dovrà essere riesaminato da un'altra corte.
Continua »