La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30649/2023, ha respinto il ricorso di una società di servizi finanziari, confermando la sua condanna al pagamento di oltre 300.000 euro di contributi e sanzioni a un ente previdenziale. Il caso verteva sulla corretta qualificazione del rapporto con i promotori finanziari. La Corte ha ribadito che, al di là del nome formale del contratto (mandato), è la stabilità e continuità della prestazione a configurare un contratto di agenzia, con il conseguente obbligo di versare i contributi previdenziali.
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