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Art. 1744 Codice Civile — Anno 2023

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Negoziazione di assegni non trasferibili: la banca è salva
Un subagente assicurativo incassava sul proprio conto corrente professionale assegni non trasferibili intestati alla compagnia mandante. A seguito di ammanchi, l'assicuratore della responsabilità civile dell'agente generale risarciva i clienti e faceva causa alla banca, chiedendo il risarcimento per l'illegittima negoziazione di assegni non trasferibili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'assicuratore, confermando che il subagente era contrattualmente autorizzato all'incasso dei premi e che il conto corrente era espressamente destinato all'attività professionale. Di conseguenza, la banca ha operato legittimamente negoziando i titoli e non è responsabile per la successiva distrazione delle somme da parte del subagente.
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